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Collegio dei docenti

Il collegio docenti, composto da tutti gli insegnanti in servizio presso l’istituzione Scolastica e presieduto dalla Dirigente Scolastica, è regolamentato dal Decreto Legislativo 297/1994 (art. 7) e dalla Legge Provinciale sulla Scuola - Legge Provinciale 7 agosto 2006, che all’articolo 24 ne esplicita composizione, compiti e funzioni.

Art. 24

Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell'istituzione ed ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative avendo cura di favorire il coordinamento interdisciplinare e per adeguare, nei limiti previsti dall'ordinamento, i piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio-economico di riferimento.

2. Il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto, da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione, nel rispetto del diritto degli studenti all'apprendimento e alla partecipazione all'attività dell'istituzione, dando piena attuazione all'autonomia scolastica e valorizzando le competenze professionali dei docenti; il collegio, inoltre, propone al dirigente dell'istituzione l'attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale.

3. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal dirigente dell'istituzione, che stabilisce l'ordine del giorno. Lo statuto definisce le eventuali ulteriori modalità di convocazione del collegio dei docenti.

4. Il collegio dei docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti e aree disciplinari e in altre forme di coordinamento con compiti di programmazione e di valutazione interna dell'azione educativa. Tali forme organizzative hanno competenza per tutte le materie connesse all'esercizio dell'autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, e promuovono la collegialità dell'azione educativa e formativa.

5. Il collegio dei docenti approva un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento secondo criteri idonei allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione.