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Criteri generali per lo svolgimento della valutazione

CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE PERIODICA ED ANNUALE,
AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA
E ALL'ESAME DI STATO (art. 15, c. 1, lett. b)

Criteri per l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato

Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione nello scrutinio finale con non più di tre insufficienze.
Il consiglio di classe, potrà comunque formulare un giudizio di non ammissione alla classe successiva anche con un numero di insufficiente uguali o inferiori a tre tenendo in considerazione i seguenti criteri:

  • entità dell’insufficienza
  • tipologia della disciplina insufficiente
  • capacità di recupero delle discipline insufficienti

Indicazioni operative per la conduzione dello scrutinio relativo alla prima annualità del biennio unitario dei nuovi percorsi dell’Istituto Professionale.

Il Consiglio di classe, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga così come previsto, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.
In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti:

  1. Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il PFI non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe seconda e il PFI. è confermato.
  2. Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il PFI necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio, ecc.). In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il PFI potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.
  3. Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica.
  4. Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del PFI e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato non ammesso all'annualità successiva e il PFI è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel PFI saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento.

Sono ammessi all’esame di stato per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. Di norma si propone la non ammissione all’esame di stato in presenza di quattro o più insufficienze.

Sono ammessi all’esame di stato per gli anni scolastico dall’anno scolastico 2022/23 gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione almeno complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe con non più di tre discipline insufficienti. Il consiglio di classe, potrà comunque formulare un giudizio di non ammissione all’ Esame di Stato anche con un numero di insufficiente uguali o inferiori a tre tenendo in considerazione i seguenti criteri:

  • entità dell’insufficienza
  • tipologia della disciplina insufficiente

Per gli studenti dei corsi serali
Sono ammessi al periodo didattico successivo o agli esami di stato gli adulti che conseguano una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna delle discipline previste dal piano di studi e nella capacità relazionale. E'altresì richiesta la frequenza del percorso formativo personalizzato definito sulla base del patto formativo individuale per almeno il settanta per cento, fatto salve eventuali deroghe per documentati motivi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio docenti.